Codice civile
Art. 2410 c.c. — Emissione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni
Testo dell'articolo
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La SPA raccoglie finanziamenti mediante un prestito obbligazionario. L’emissione raccoglie credito per la società e richiede una deliberazione del soggetto cui legge e statuto attribuiscono la competenza.
Salvo legge o statuto diversi decide l’organo amministrativo; la decisione risulta da verbale notarile e viene depositata e iscritta. Si ricostruiscono titolo dell’emissione, condizioni del prestito e eventuali riserve statutarie, coordinando la decisione con forma e pubblicità richieste.
La competenza ordinaria non elimina limiti quantitativi, disciplina delle convertibili e regole del mercato. L’iscrizione segue il procedimento richiamato. La possibilità di deliberare non rende irrilevante il limite all’indebitamento o la tutela degli obbligazionisti. Le convertibili seguono requisiti ulteriori propri.
Esempio pratico
Il consiglio approva il prestito non convertibile e il notaio deposita la delibera nel registro.