Codice civile
Art. 2414 c.c. — Contenuto delle obbligazioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni
Testo dell'articolo
I titoli obbligazionari devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro; 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società; 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti. 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Sono emessi titoli che rappresentano il credito obbligazionario. Il titolo deve rendere riconoscibile la posizione del creditore e le condizioni economiche dell’emissione, incluse eventuali garanzie o priorità subordinate.
Devono riportare dati societari, emissione, importi, diritti, rendimento, rimborso, subordinazione, garanzie e gli ulteriori estremi richiesti. Si verificano ammontare, interesse, rimborso e diritti accessori, insieme ai riferimenti societari e alla deliberazione che ha autorizzato il prestito.
Le indicazioni del titolo non esauriscono prospetto e regole delle emissioni dematerializzate. Garanzia e subordinazione non si desumono dal solo nome commerciale. Il dato stampato non crea una garanzia inesistente né consente di ignorare la disciplina speciale sulla circolazione e sull’informazione agli investitori.
Esempio pratico
Il titolo indica tasso variabile, scadenza e clausola di subordinazione, oltre agli estremi della delibera iscritta.