Codice civile
Art. 2414-bis c.c. — Costituzione delle garanzie
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni
Testo dell'articolo
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414.
Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il prestito è assistito da garanzie che devono essere validamente costituite ed esercitate.
La delibera sulle garanzie reali designa un notaio per le formalità; le garanzie possono essere intestate ai sottoscrittori o al loro rappresentante legittimato anche in giudizio.
La previsione non costituisce da sola un’ipoteca e non elimina forma o pubblicità. La garanzia dell’azionista pubblico va esposta secondo il richiamo normativo.
Esempio pratico
La società emette obbligazioni ipotecarie e designa il notaio per iscrivere la garanzia a favore del rappresentante dei portatori.