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Art. 2420 c.c. — Sorteggio delle obbligazioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il regolamento del prestito prevede rimborso mediante sorteggio. La presenza del soggetto previsto rende controllabile l’estrazione e la sua conformità alle condizioni del prestito obbligazionario.

L’estrazione avviene alla presenza del rappresentante comune oppure, se manca, di un notaio, a pena di nullità. Occorre verificare il regolamento, il rappresentante comune e, se assente, l’intervento notarile, documentando i titoli individuati dal sorteggio.

La casualità dell’estrazione non sostituisce il controllo richiesto. Si verificano anche le condizioni del prestito e l’identificazione dei titoli estratti. La regolarità matematica della selezione non sana la mancanza della presenza richiesta. La disciplina non autorizza sorteggi diversi da quelli consentiti dal prestito.

Esempio pratico

La società convoca il rappresentante per il sorteggio dei titoli da rimborsare e verbalizza le operazioni.

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