Codice civile
Art. 2419 c.c. — Azione individuale degli obbligazionisti
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni
Testo dell'articolo
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il singolo portatore intende esercitare un diritto derivante dal titolo. L’autonomia del singolo permette di far valere una pretesa del titolo senza trasformare ogni decisione collettiva in rinuncia a diritti personali.
Le azioni individuali restano possibili, salvo incompatibilità con le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti. Si confrontano azione proposta e deliberazione vincolante, verificando se il risultato richiesto sia effettivamente incompatibile con la decisione della collettività.
La tutela collettiva non sopprime automaticamente quella personale. Occorre identificare il diritto e il contenuto vincolante della deliberazione. Non basta un generico dissenso verso il rappresentante comune. L’azione individuale non sostituisce liberamente quella destinata alla tutela dell’interesse comune.
Esempio pratico
Il portatore domanda un interesse scaduto e controlla se una valida modifica collettiva ne abbia differito il pagamento.