Codice civile
Art. 2420-ter c.c. — Delega agli amministratori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni
Testo dell'articolo
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Lo statuto delega agli amministratori emissioni convertibili. La delega permette emissioni e corrispondenti aumenti entro un perimetro già definito dai soci, senza una nuova attribuzione illimitata agli amministratori.
La delega deve fissare ammontare e durata non oltre cinque anni e comprende il relativo aumento del capitale; può essere inserita anche con modifica statutaria. Ammontare, durata e decorrenza devono essere determinati; si controllano deliberazione di emissione, verbalizzazione e iscrizione nel registro.
Il periodo decorre diversamente per previsione originaria e successiva. Restano verbale notarile, iscrizione e condizioni delle convertibili. La delega non consente convertibili prive dei presupposti richiesti né aumenti eccedenti la misura autorizzata. Modifica statutaria e singola emissione hanno procedimenti distinti.
Esempio pratico
Lo statuto consente emissioni convertibili fino a 500.000 euro entro cinque anni dalla delibera che inserisce la delega.