Codice civile
Art. 2423 c.c. — Redazione del bilancio
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IX - Del bilancio
Testo dell'articolo
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico , dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Gli amministratori redigono il bilancio d’esercizio.
Bilancio e informazioni complementari devono offrire rappresentazione chiara, veritiera e corretta; irrilevanza e deroga eccezionale hanno condizioni e motivazioni distinte.
L’irrilevanza non elimina la tenuta delle scritture. La deroga non è una scelta libera e gli utili che ne derivano hanno vincoli di riserva; bilanci semplificati seguono regole speciali.
Esempio pratico
Una informazione obbligatoria non spiega un rischio importante: la società integra la nota per rendere comprensibile il bilancio.
Giurisprudenza
Continuità contabile e successive impugnazioni
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 5587, 2026, Rv. 677880-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La continuità dei dati di chiusura non estende automaticamente ai bilanci successivi le ragioni giuridiche di una precedente impugnazione. Chi li contesta deve allegare i vizi e l’amministrazione deve contrastarli provando sanatoria o insussistenza.
Fonte →
Note
------------ AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.