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Codice civile

Art. 2424 c.c. — Contenuto dello stato patrimoniale 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IX - Del bilancio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri

3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi

Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri

Totale. III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi

6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti.

Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.

Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Si espongono attività, patrimonio netto, fondi e debiti della società. Lo schema permette al lettore di ricostruire risorse, fonti di finanziamento e obbligazioni, rendendo confrontabili le poste tra esercizi.

Lo stato patrimoniale segue lo schema legale e le indicazioni separate; i patrimoni destinati hanno ulteriore disciplina specifica. La collocazione dipende dalla natura e dalla funzione della posta; compensare attività e passività senza un fondamento ammesso può nascondere informazioni rilevanti.

Classificazione e valutazione sono operazioni diverse. Non riproporre i vecchi conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale come obbligo vigente: l’informativa sui rischi è nel quadro attuale. L’iscrizione in una voce corretta non giustifica un valore errato. Le informazioni della nota integrativa completano lo schema e non ne sostituiscono arbitrariamente le classificazioni obbligatorie.

Esempio pratico

La società separa debiti bancari e tributari e identifica gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.

Giurisprudenza

  • Destinazione concreta degli immobili e classificazione

    Corte di cassazione, sez. T, ordinanza n. 8739, 2026, Rv. 678244-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Per classificare immobili destinati alla vendita rilevano l’attività effettiva, la commerciabilità e iniziative serie rivolte al mercato. La sola etichetta attribuita al bene non determina la voce corretta.

    Fonte →

Note

------------ AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016. Avvisi di abrogazione o soppressione parziale conservati nella lettera documentale; il testo mostrato contiene le parti operative.

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