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Codice civile

Art. 2428 c.c. — Relazione sulla gestione 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IX - Del bilancio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni

6) l'evoluzione prevedibile della gestione. 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La gestione deve essere spiegata oltre i dati di bilancio. Il documento collega risultati, situazione della società e andamento della gestione, rendendo comprensibili anche rischi che non emergono dalla lettura isolata delle singole poste.

La relazione offre analisi proporzionata, rischi, indicatori e informazioni sulle attività e sui rapporti previsti dalla norma. L’analisi deve essere commisurata a dimensioni e complessità dell’attività; gli indicatori utili vanno collegati ai dati contabili e agli elementi descrittivi pertinenti.

Non basta ripetere le cifre. I fatti successivi alla chiusura sono trattati nelle disposizioni attuali della nota; esoneri e ulteriori obblighi speciali richiedono verifica. Un esonero applicabile al bilancio abbreviato non elimina le informazioni richieste in altra sede. La relazione non sostituisce la nota integrativa né le comunicazioni imposte da discipline speciali.

Esempio pratico

La relazione spiega il rischio di liquidità causato da clienti concentrati e illustra gli indicatori usati per seguirlo.

Note

---------- AGGIORNAMENTO (174) Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore." ---------- AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016. Avvisi di abrogazione o soppressione parziale conservati nella lettera documentale; il testo mostrato contiene le parti operative.

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