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Codice civile

Art. 2429 c.c. — Relazione dei sindaci e deposito del bilancio 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IX - Del bilancio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il bilancio deve essere esaminato dal controllo e reso accessibile ai soci prima dell’approvazione.

Amministratori comunicano bilancio e relazione almeno trenta giorni prima; documenti e relazioni restano in sede nei quindici giorni precedenti l’assemblea e fino all’approvazione.

Relazione del collegio e relazione del revisore hanno funzioni diverse. Il rinvio documentale al quarto comma del 2423 va letto tenendo conto della collocazione attuale della deroga eccezionale.

Esempio pratico

Per l’assemblea del 30 aprile la società organizza invio al controllo e deposito in sede rispettando entrambi i periodi legali.

Giurisprudenza

  • Accessibilità del bilancio prima dell’assemblea

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 560, 2001 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La disponibilità nei normali orari d’ufficio può soddisfare il deposito preassembleare, ferma la valutazione di una richiesta specifica e motivata di accesso ulteriore.

    Fonte →

Note

---------------- AGGIORNAMENTO (174) Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore." ---------------- AGGIORNAMENTO (249) Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25 ha disposto (con l'art. 154-ter, comma 1-ter) che "In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1". Avvisi di abrogazione o soppressione parziale conservati nella lettera documentale; il testo mostrato contiene le parti operative. Il rinvio documentale al quarto comma del 2423 è conservato; la deroga eccezionale si trova oggi nel quinto comma, dopo l’inserimento della disposizione sull’irrilevanza.

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