Codice civile
Art. 243-bis c.c. — Disconoscimento di paternità
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo III — Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
Testo dell'articolo
L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il marito, la madre e il figlio possono esercitare il disconoscimento del figlio nato nel matrimonio. L’azione permette di provare l’assenza del rapporto biologico con il presunto padre, rispettando termini e regole specifici. La sola dichiarazione della madre non elimina lo stato di paternità.
Esempio pratico
La madre afferma che il marito non è padre: quella dichiarazione, da sola, non basta; occorrono l’azione ammessa e l’accertamento giudiziale.
Giurisprudenza
Verità biologica e interesse del minore
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1988, Rv. 676882-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di disconoscimento della paternità, qualora il figlio sia minore d'età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l'interesse superiore di quest'ultimo in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all'attualità, fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status familiari e alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all'identità personale correlato non solo alla verità biologica (c.d. favor veritatis), ma centrato anche sui legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione (c.d. favor minoris).
Fonte →Opposizione del presunto padre naturale
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 18601, Rv. 661614-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
E' inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata
Fonte →