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Codice civile

Art. 244 c.c. — Termini dell'azione di disconoscimento 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo III — Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I termini cambiano in base a chi agisce e al fatto che ne determina la decorrenza. Per la madre il termine ordinario è sei mesi, per il marito un anno nelle ipotesi indicate; opera anche il limite massimo quinquennale previsto dal quarto comma. Per il figlio l’azione è imprescrittibile e sono previsti strumenti di rappresentanza del minore.

Esempio pratico

Il marito apprende un fatto rilevante dopo la nascita: occorre verificare la specifica decorrenza, la prova della conoscenza e il limite massimo, senza contare automaticamente dalla sola data del test genetico.

Giurisprudenza

  • Verità biologica e interesse del minore

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1988, Rv. 676882-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di disconoscimento della paternità, qualora il figlio sia minore d'età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l'interesse superiore di quest'ultimo in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all'attualità, fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status familiari e alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all'identità personale correlato non solo alla verità biologica (c.d. favor veritatis), ma centrato anche sui legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione (c.d. favor minoris).

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