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Art. 2434-bis c.c. — Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IX - Del bilancio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Si impugna la deliberazione di approvazione del bilancio.

Dopo l’approvazione del bilancio successivo non si possono proporre le azioni indicate; il giudizio senza rilievi del revisore comporta la soglia del 5% del capitale.

L’amministrazione deve tener conto dell’invalidità dichiarata nella redazione successiva. Interesse a proseguire una causa tempestiva e nuova impugnazione hanno presupposti diversi.

Esempio pratico

Un socio impugna il bilancio prima che sia approvato quello successivo e verifica la soglia collegata al giudizio del revisore.

Giurisprudenza

  • Interesse nella causa sul bilancio e bilanci intermedi

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 14338, 2023, Rv. 667923-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La mancata impugnazione dei bilanci approvati durante il giudizio non fa perdere l’interesse nell’impugnazione tempestivamente proposta. L’amministrazione deve considerare le ragioni dell’invalidità dichiarata.

    Fonte →

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