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Codice civile

Art. 2377 c.c. — Annullabilità delle deliberazioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

La deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369; 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Una delibera non rispetta legge o statuto e si valuta l’annullamento. L’annullabilità tutela la legalità della decisione entro un procedimento e termini determinati, distinti dal regime della nullità previsto negli articoli successivi.

Legittimazione, soglia di partecipazione e termine di novanta giorni seguono la materia e la pubblicità; errori di voto o presenza rilevano se determinanti. Chi impugna deve identificare il vizio e la propria legittimazione; non ogni irregolarità della verbalizzazione o del computo dei voti giustifica l’annullamento.

La soglia manca per taluni soggetti e può essere ridotta dallo statuto. I soci non legittimati possono chiedere danni; sostituzione conforme e diritti dei terzi hanno disciplina propria. La delibera efficace può essere eseguita finché non intervenga la sospensione prevista dal 2378. La tutela risarcitoria del socio escluso dall’impugnazione richiede un danno provato.

Esempio pratico

Il socio dissenziente verifica quota, data di iscrizione e incidenza del voto invalido prima della citazione.

Giurisprudenza

  • Bilanci successivi e interesse

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 14338, 2023, Rv. 667923-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    L’impugnazione del bilancio non richiede automaticamente una ulteriore impugnazione di tutti i bilanci intermedi per conservare l’interesse alla prima causa.

    Fonte →

Note

La lettera istituzionale del primo comma riporta atto sostitutivo; è conservata senza modifica. Il commento espone conformità a legge e statuto.

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