Codice civile
Art. 2437-quinquies c.c. — Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione X - Delle modificazioni dello statuto
Testo dell'articolo
Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Una delibera comporta esclusione delle azioni dalla quotazione. Il recesso tutela chi non ha partecipato alla decisione che modifica il regime di negoziazione della propria partecipazione nel modo previsto.
I soci che non hanno concorso alla deliberazione hanno diritto di recedere. Occorre verificare deliberazione, mancato concorso del socio e concreto effetto di esclusione dalla quotazione, poi la tempestività dell’esercizio.
È una causa specifica legata alla quotazione in mercato regolamentato; non ogni riduzione di liquidità del titolo equivale al presupposto legale. Non ogni sospensione temporanea delle negoziazioni o riduzione del prezzo coincide con esclusione deliberata. Valore e liquidazione seguono il procedimento di recesso.
Esempio pratico
Il socio dissenziente dalla delibera di esclusione dalla quotazione esercita il recesso nei termini applicabili.
Note
-------------- AGGIORNAMENTO (141a) L'avviso di rettifica, in G.U. 04/07/2003, n. 153, nel modificare il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha introdotto il presente articolo, ha disposto che "alla pag. 53, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2437-quinquies del codice civile, [...] nel primo comma, dove è scritto: «Se le azioni quotate sui mercati regolamentati ...», leggasi: «Se le azioni quotate in mercati regolamentati ...»"