Codice civile
Art. 2437-sexies c.c. — Azioni riscattabili
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione X - Delle modificazioni dello statuto
Testo dell'articolo
Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Lo statuto prevede azioni riscattabili dalla società o dai soci. Il riscatto deriva da un potere già configurato nello statuto, distinto dalla scelta volontaria del socio di recedere dalla società.
Si applicano, in quanto compatibili, criteri di valore e procedimento di liquidazione, ferme le disposizioni sull’acquisto di azioni proprie. Si accertano presupposti e titolare del potere e si applicano valutazione e liquidazione del rinvio, nei limiti di compatibilità.
Presupposti del riscatto devono essere determinati o determinabili. Riscatto ed esclusione hanno effetti affini ma non disciplina interamente coincidente. La previsione statutaria non rende libero l’acquisto di azioni proprie da parte della società. Limiti patrimoniali e altri presupposti restano operativi.
Esempio pratico
Una clausola consente il riscatto al verificarsi di un evento determinato e prevede la valutazione con criteri compatibili con il 2437-ter.
Giurisprudenza
Riscatto e determinatezza dei presupposti
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 12498, 2023, Rv. 667754-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il riscatto consente l’acquisizione forzosa della partecipazione e l’uscita del titolare, con presupposti determinati o determinabili. Se mancano altre possibilità, può comportare riduzione del capitale o scioglimento.
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