Codice civile
Art. 2447-bis c.c. — Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Testo dell'articolo
La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La SPA vuole separare risorse o flussi per uno specifico affare.
Può costituire patrimoni destinati oppure finanziare l’affare con rimborso tramite proventi; per il primo modello opera, salvo leggi speciali, il limite del 10% del patrimonio netto.
I due strumenti hanno struttura e pubblicità differenti. Non basta una contabilità interna per creare separazione giuridica e restano le esclusioni indicate.
Esempio pratico
Con patrimonio netto di un milione la SPA valuta un patrimonio destinato entro 100.000 euro e identifica l’affare.