Codice civile
Art. 2447-ter c.c. — Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Testo dell'articolo
La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: a) l'affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare; e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;
g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Si costituisce un patrimonio destinato con deliberazione dell’organo competente.
La delibera identifica affare, beni, piano economico finanziario, apporti, eventuali strumenti e rendiconto; di regola decide l’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei componenti.
La descrizione deve dimostrare congruità e fattibilità della destinazione. Apporti di terzi e controlli non si presumono dalla sola separazione.
Esempio pratico
Il consiglio approva un piano per un progetto determinato indicando beni assegnati, flussi e regole di rendiconto.