Codice civile
Art. 2447-novies c.c. — Rendiconto finale
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Testo dell'articolo
Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di liquidazione giudiziale della società si applicano le disposizioni del presente articolo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’affare termina o diventa impossibile e il patrimonio destinato va definito.
Gli amministratori depositano il rendiconto finale con relazioni; creditori insoddisfatti possono chiedere la liquidazione nei novanta giorni previsti.
La chiusura del progetto non cancella i debiti. Devono essere verificati pubblicità, destinazione del residuo e le disposizioni sul patrimonio separato.
Esempio pratico
Il progetto si conclude senza pagare un fornitore: questi valuta la richiesta di liquidazione entro novanta giorni dal deposito.
Note
Testo mostrato coordinato terminologicamente con articolo 349 del Codice della crisi; la lettera fallimento e le procedure storiche restano nella fonte documentale. Regimi temporali da verificare.