Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2447-decies c.c. — Finanziamento destinato ad uno specifico affare 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

Il contratto deve contenere: a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi; b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società; c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione; d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione; e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione; f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli; g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento; h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione: a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).

I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

Se il liquidazione giudiziale della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il finanziamento di un affare è rimborsato tramite i suoi proventi. La separazione riguarda i proventi individuati del progetto, con una destinazione di rimborso che deve risultare dal contratto e dagli adempimenti previsti.

Il contratto indica progetto, piano e condizioni e, con pubblicità e sistemi di raccolta idonei, separa i proventi destinati al rimborso. Occorre controllare raccolta e contabilizzazione separata dei ricavi, beni strumentali e garanzie pattuite. La sola etichetta di finanziamento di progetto non produce la separazione patrimoniale.

Non è identico al patrimonio destinato di beni. Il patrimonio residuo e le garanzie rispondono nei limiti pattuiti; crisi e proventi hanno regole specifiche. I creditori estranei e il finanziatore hanno posizioni differenti. L’impossibilità di continuare l’affare e il regime concorsuale richiedono un distinto esame degli effetti e dei limiti di responsabilità.

Esempio pratico

La SPA finanzia una commessa e deposita il contratto che destina al rimborso gli incassi della commessa, con conto e raccolta separati.

Note

Testo mostrato coordinato terminologicamente con articolo 349 del Codice della crisi; la lettera fallimento e le procedure storiche restano nella fonte documentale. Regimi temporali da verificare.

Articoli collegati