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Art. 2448 c.c. — Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione XII - Degli effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Un atto societario deve essere pubblicato e occorre determinarne l’opponibilità ai terzi.

Gli atti soggetti a iscrizione o deposito sono opponibili dopo la pubblicazione, salvo prova della conoscenza del terzo. Nei primi quindici giorni opera la tutela di chi prova impossibilità di conoscerli.

Validità dell’atto, efficacia interna e opponibilità sono piani distinti. La sola affermazione di non aver consultato il registro non equivale alla prova dell’impossibilità.

Esempio pratico

Per un contratto concluso dieci giorni dopo la pubblicazione, il terzo prova che era impossibilitato a conoscere l’atto per invocare la tutela prevista.

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