Codice civile
Art. 2452 c.c. — Responsabilita' e partecipazioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VI - Società in accomandita per azioni
Testo dell'articolo
Nella societa' in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La società in accomandita per azioni combina partecipazioni rappresentate da azioni e due diversi regimi di responsabilità.
Gli accomandatari rispondono solidalmente e senza limite patrimoniale delle obbligazioni sociali; gli accomandanti sono obbligati nei limiti del capitale sottoscritto. La qualità del socio va accertata insieme alla disciplina della gestione.
La responsabilità degli accomandatari si coordina con la preventiva escussione del patrimonio sociale richiamata dall’art. 2461. Per l’accomandante resta dovuto il conferimento sottoscritto, anche se non ancora versato.
Esempio pratico
Una SAPA ha un debito di 80.000 euro: l’accomandante che ha liberato le azioni non risponde come l’accomandatario con il patrimonio personale.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.