Codice civile
Art. 2453 c.c. — Denominazione sociale
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VI - Società in accomandita per azioni
Testo dell'articolo
La denominazione della societa' e' costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societa' in accomandita per azioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La denominazione della SAPA deve contenere il nome di almeno un accomandatario e l’indicazione del tipo societario.
La prescrizione consente ai terzi di riconoscere la struttura della società e un socio soggetto a responsabilità illimitata. Non occorre inserire il nome di tutti gli accomandatari.
Il nome commerciale non sostituisce la denominazione legale negli atti che richiedono l’identificazione della società. La disposizione non va confusa con la diversa disciplina della ragione sociale della SAS.
Esempio pratico
Tre accomandatari costituiscono una SAPA: la denominazione indica il nome di uno di essi e il tipo, anche se il marchio commerciale è diverso.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.