Codice civile
Art. 2467 c.c. — Finanziamenti dei soci
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata
Testo dell'articolo
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori .
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della societa' nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il credito del socio per finanziamenti concessi in condizioni di sottocapitalizzazione sostanziale è rimborsato dopo gli altri creditori.
Rilevano l’eccessivo squilibrio fra debiti e patrimonio netto oppure una situazione in cui sarebbe ragionevole un conferimento. La forma del finanziamento non è decisiva e il prestito va distinto da un apporto senza diritto alla restituzione.
La postergazione può operare durante la vita della società e richiede il vaglio delle condizioni concrete. Il testo vigente non contiene più la precedente restituzione dei rimborsi effettuati nell’anno anteriore al fallimento: la disciplina concorsuale va verificata nel Codice della crisi.
Esempio pratico
Il socio presta 60.000 euro a una SRL gravemente squilibrata: non può pretendere un rimborso che anteponga il suo credito a quelli degli altri creditori.
Giurisprudenza
Postergazione e debiti scaduti
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 17508, 2025, Rv. 675220-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il prestito postergato rimane un debito e può essere scaduto, pur essendo inesigibile: rileva nel conteggio dei debiti per la liquidazione controllata.
Fonte →Postergazione e compensazione concorsuale
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 1865, 2025, Rv. 673552-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nel fallimento regolato dalla legge applicabile ai fatti, il socio non può neutralizzare la postergazione del finanziamento mediante compensazione con un debito verso la società. L’inesigibilità del credito postergato conserva la funzione di protezione degli altri creditori.
Fonte →Persistenza dello squilibrio e rimborso del socio
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 5582, 2026, Rv. 677879-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La postergazione comporta inesigibilità legale temporanea del finanziamento. La prova dello squilibrio o della situazione che avrebbe richiesto un conferimento deve riguardare sia l’erogazione sia la richiesta di rimborso; il giudice deve considerare gli elementi sul suo mantenimento o superamento.
Fonte →
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente. La parte soppressa sul rimborso nell’anno anteriore al fallimento non è riportata come regola vigente; la disciplina concorsuale è distinta.