Codice civile
Art. 2466 c.c. — Mancata esecuzione dei conferimenti
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata
Testo dell'articolo
Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e' effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto.
Se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilita' del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il mancato conferimento nella SRL attiva una procedura che parte dalla diffida degli amministratori con termine di trenta giorni.
Dopo l’inutile scadenza si valuta l’azione per il versamento oppure la vendita della quota agli altri soci; l’incanto richiede la previsione statutaria. Se la vendita non riesce, sono previsti esclusione, trattenimento delle somme e riduzione del capitale.
Il socio moroso non partecipa alle decisioni. La disciplina riguarda anche l’inefficacia delle garanzie per opera o servizi. L’inadempimento di un aumento di capitale va distinto dalla quota originaria già liberata, secondo i limiti del precedente selezionato.
Esempio pratico
Un socio non versa il saldo: gli amministratori lo diffidano prima di avviare la procedura di vendita prevista dalla legge.
Giurisprudenza
Mora nell’aumento e quota originaria
Corte di cassazione, n. 1185, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’inadempimento nella sottoscrizione di un aumento non permette di cancellare automaticamente la quota originaria già posseduta: occorre distinguere le due partecipazioni e verificare l’indivisibilità statutaria.
Fonte →
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.