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Codice civile

Art. 2471 c.c. — Espropriazione della partecipazione 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La partecipazione puo' formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla societa' e successiva iscrizione nel registro delle imprese. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla societa' a cura del creditore.

Se la partecipazione non e' liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societa' non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e' priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la societa' presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La quota della SRL può essere pignorata con notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione del vincolo al registro delle imprese.

L’ordinanza di vendita va notificata alla società. Se la quota non è liberamente trasferibile e manca un accordo sulla vendita, si procede all’incanto; entro dieci giorni dall’aggiudicazione la società può presentare un acquirente allo stesso prezzo.

La quota non si tratta automaticamente come un ordinario credito presso terzi. Per l’intestazione fiduciaria occorre rispettare la struttura specifica chiarita dalla massima. Il richiamo documentale al fallimento si coordina con la terminologia vigente del Codice della crisi.

Esempio pratico

Il creditore pignora la quota del debitore notificando anche alla SRL e iscrivendo il vincolo, prima di chiedere la vendita.

Giurisprudenza

  • Pignoramento della quota intestata a fiduciaria

    Corte di cassazione, sez. 3, n. 24859, 2024, Rv. 672218-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La quota intestata a una fiduciaria va espropriata secondo l’art. 2471, notificando alla società partecipata e alla fiduciaria e iscrivendo il vincolo, anziché come ordinario credito presso terzi.

    Fonte →

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente. Il riferimento documentale al fallimento si coordina con l’art. 349 CCII e la disciplina transitoria.

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