Codice civile
Art. 2476 c.c. — Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata
Testo dell'articolo
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della societa'. Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa da ciascun socio, il quale puo' altresi' chiedere, in caso di gravi irregolarita' nella gestione della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice puo' subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la societa', salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilita' contro gli amministratori puo' essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della societa', purche' vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purche' non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Sono altresi' solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societa', i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilita' incorse nella gestione sociale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Gli amministratori della SRL rispondono dei danni da violazione dei doveri legali e statutari; il socio non amministratore ha diritti di informazione e consultazione anche tramite professionisti.
Ogni socio può promuovere l’azione sociale e chiedere la revoca cautelare per gravi irregolarità. Restano distinte le azioni dei creditori per insufficienza patrimoniale e quelle di soci o terzi direttamente danneggiati.
La responsabilità richiede condotta imputabile, danno e nesso causale; il dissenso formale non sostituisce la prova dell’assenza di colpa. I soci rispondono solidalmente quando hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi. L’approvazione del bilancio non libera automaticamente gli organi responsabili.
Esempio pratico
Il socio di minoranza consulta contratti e contabilità e scopre pagamenti personali dell’amministratore: può valutare azione sociale e tutela cautelare documentando danno e irregolarità.
Giurisprudenza
Ingerenza del socio e atti dannosi
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 22169, 2025, Rv. 675477-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La responsabilità del socio richiede un coinvolgimento effettivo nelle scelte gestorie dannose; le decisioni inderogabilmente riservate ai soci vanno distinte dall’induzione agli atti esecutivi degli amministratori.
Fonte →Intenzionalità della condotta del socio
Corte di cassazione, n. 1358, 2026 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il socio non amministratore risponde solidalmente solo se ha consapevolmente voluto o autorizzato la condotta dannosa; la semplice trascuratezza non equivale al requisito doloso.
Fonte →Scelte gestorie e violazioni fiscali
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 22005, 2025, Rv. 675472-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La discrezionalità imprenditoriale non copre decisioni arbitrarie, irragionevoli o contrarie alla legge. Nel caso esaminato, la reiterata evasione dell’IVA utilizzata come autofinanziamento non beneficia della protezione accordata alle scelte gestorie lecite e informate.
Fonte →
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.