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Codice civile

Art. 2486 c.c. — Poteri degli amministratori 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la societa', ai soli fini della conservazione dell'integrita' e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Quando e' accertata la responsabilita' degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Dal verificarsi della causa di scioglimento fino alla consegna ai liquidatori gli amministratori possono gestire solo per conservare integrità e valore del patrimonio.

Atti e omissioni contrari a questo limite possono generare responsabilità personale e solidale. L’attività non deve necessariamente cessare in modo materiale, ma deve avere finalità conservativa concretamente giustificata.

La quantificazione presuntiva del danno tramite netti patrimoniali o deficit richiede prima l’accertamento della responsabilità e ammette prova diversa. Vanno sottratti i costi normali di liquidazione; il deficit non è una sanzione automatica per ogni irregolarità.

Esempio pratico

Dopo la perdita del capitale l’amministratore avvia una nuova linea rischiosa: deve giustificare la finalità conservativa e risponde dell’aggravamento causalmente imputabile.

Giurisprudenza

  • Riparto probatorio sulla gestione conservativa

    Corte di cassazione, sez. 1, n. 8069, 2024, Rv. 670860-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    L’attore prova causa di scioglimento e atti successivi; gli amministratori devono giustificarne il carattere conservativo o liquidatorio anziché il nuovo rischio imprenditoriale.

    Fonte →
  • Criteri di danno nei giudizi pendenti

    Corte di cassazione, sez. 1, n. 8069, 2024, Rv. 670860-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    I criteri presuntivi dell’art. 2486 possono orientare la valutazione equitativa anche nei giudizi pendenti, salva l’individuazione di un criterio più aderente al danno concreto.

    Fonte →
  • Scioglimento interno e pubblicità verso i terzi

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 5610, 2026, Rv. 677881-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il verificarsi della causa di scioglimento attiva internamente i doveri degli amministratori e la gestione conservativa. L’effetto della pubblicità verso i terzi va distinto da tali obblighi, senza attendere l’iscrizione per giustificare la prosecuzione di attività estranee alla conservazione.

    Fonte →

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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