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Art. 2487-bis c.c. — Pubblicita' della nomina dei liquidatori ed effetti 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonche' le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di societa' in liquidazione. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Quando nei confronti della societa' e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione e' consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La nomina dei liquidatori e i loro poteri devono essere iscritti al registro delle imprese, insieme alle modifiche e alle altre indicazioni previste.

Con l’iscrizione della nomina gli amministratori cessano e consegnano libri sociali, situazione dei conti e rendiconto della gestione successiva all’ultimo bilancio. La consegna va verbalizzata.

La società deve indicare negli atti il proprio stato di liquidazione. Nomina deliberata e pubblicità efficace vanno distinte: non basta un accordo interno per presumere opponibile a tutti il cambiamento dell’organo rappresentativo.

Esempio pratico

Dopo l’iscrizione del liquidatore l’amministratore consegna libri e rendiconto con verbale, consentendo di ricostruire il passaggio della gestione.

Giurisprudenza

  • Iscrizione e società in liquidazione

    Corte di cassazione, sez. 1, n. 12156, 2024, Rv. 671452-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La deliberazione di scioglimento produce gli effetti dalla sua iscrizione; da quel momento l’insolvenza della società liquidanda si valuta rispetto alla possibilità di soddisfare i creditori con l’attivo.

    Fonte →

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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