Codice civile
Art. 2497-quinquies c.c. — Finanziamenti nell'attivita' di direzione e coordinamento
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo IX - Direzione e coordinamento di società
Testo dell'articolo
Ai finanziamenti effettuati a favore della societa' da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I finanziamenti alla società diretta effettuati da chi la dirige o da altri soggetti sottoposti alla stessa direzione seguono la disciplina dell’art. 2467.
Il rinvio estende la postergazione ai finanziamenti infragruppo e richiede il coordinamento con i presupposti economici della norma richiamata. La sostanza dell’operazione conta anche se la forma non è un prestito ordinario.
Non occorre provare un abuso di direzione per applicare la postergazione, ma il controllo degli altri presupposti resta necessario. Responsabilità per abuso e rango del credito sono questioni distinte; l’estensione a enti diversi dalle società richiede una base normativa.
Esempio pratico
La holding presta alla controllata in grave squilibrio: il rimborso può essere postergato anche senza provare una direttiva abusiva.
Giurisprudenza
Postergazione senza prova dell’abuso
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 22166, 2025, Rv. 675476-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Per il rinvio alla postergazione dei finanziamenti infragruppo non occorre dimostrare l’abusività della direzione esercitata dal finanziatore.
Fonte →Fondazione finanziata dall’ente pubblico
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 22403, 2025, Rv. 675480-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La postergazione tipica dei finanziamenti societari non si estende al prestito dell’ente pubblico alla propria fondazione soltanto perché domina le nomine.
Fonte →
Note
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