Codice civile
Art. 2497-sexies c.c. — Presunzioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo IX - Direzione e coordinamento di società
Testo dell'articolo
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La direzione e coordinamento si presume, salvo prova contraria, in capo alla società o ente tenuto al consolidamento o che controlla la società ai sensi dell’art. 2359.
Chi invoca la presunzione deve provare il fatto che la attiva: consolidamento o controllo previsto dalla norma. La parte interessata può dimostrare che l’attività di direzione non è esercitata nel caso concreto.
Presunzione di attività non significa presunzione di abuso, danno o responsabilità. Dipendenza economica e vincolo contrattuale non sono sempre equivalenti e vanno accertati secondo la fattispecie di controllo invocata.
Esempio pratico
Il socio allega che la holding controlla i voti della SRL: prova il controllo per attivare la presunzione, ma deve ancora dimostrare gli altri elementi della domanda risarcitoria.
Giurisprudenza
Fatti da provare per la presunzione
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 19943, 2025, Rv. 675239-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La presunzione non evita di provare il rapporto di controllo o l’obbligo di consolidamento da cui deriva; restano distinti attività, abuso e danno.
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Note
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