Codice civile
Art. 2497-septies c.c. — Coordinamento fra societa'
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo IX - Direzione e coordinamento di società
Testo dell'articolo
Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' alla societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di direzione e coordinamento di societa' sulla base di un contratto con le societa' medesime o di clausole dei loro statuti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La disciplina della direzione e coordinamento opera anche quando l’attività deriva da un contratto con le società interessate o da clausole dei loro statuti.
Il rinvio riguarda gli altri articoli del capo e resta fuori dalla presunzione dell’art. 2497-sexies. Il titolo contrattuale o statutario va verificato insieme all’attività effettivamente esercitata.
Un coordinamento concordato non rende lecita qualsiasi direttiva lesiva. La norma non autorizza a ignorare competenze degli organi o interesse della società diretta; pubblicità, motivazione e tutela risarcitoria restano da valutare.
Esempio pratico
Due società regolano contrattualmente una direzione unitaria: l’assenza di un controllo azionario non esclude la disciplina se l’attività rientra nella fattispecie.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.