Codice civile
Art. 2500-bis c.c. — Invalidita' della trasformazione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione I - Della trasformazione
Testo dell'articolo
Eseguita la pubblicita' di cui all'articolo precedente, l'invalidita' dell'atto di trasformazione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Dopo l’esecuzione della pubblicità richiesta, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata.
La norma stabilizza la nuova organizzazione e i rapporti con i terzi una volta completati gli adempimenti. Resta il risarcimento eventualmente spettante ai partecipanti e ai terzi danneggiati.
Stabilità dell’operazione non equivale a liceità di ogni condotta o esclusione di ogni responsabilità. Prima della pubblicità vanno valutati tempestivamente i rimedi disponibili; dopo, la domanda deve rispettare la tutela residuale prevista.
Esempio pratico
Un socio denuncia un vizio dopo tutti gli adempimenti: verifica la domanda risarcitoria, senza chiedere automaticamente di cancellare gli effetti della trasformazione.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.