Codice civile
Art. 2505-ter c.c. — Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione II - Della fusione delle società
Testo dell'articolo
Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le iscrizioni degli atti della fusione producono gli effetti di pubblicità societaria previsti dall’art. 2448. Il progetto, la decisione e l’atto finale restano atti diversi, ciascuno con la propria funzione.
L’effetto verso i terzi va verificato secondo le regole richiamate, considerando pubblicazione e conoscenza. Occorre distinguere l’opponibilità dell’atto dall’efficacia finale della fusione disciplinata dall’art. 2504-bis.
La pubblicità non sana qualsiasi problema di prova o responsabilità e non anticipa, da sola, la successione nei rapporti. Il regime dei primi giorni dalla pubblicazione va letto nel testo richiamato dell’art. 2448.
Esempio pratico
Un terzo afferma di non conoscere un atto appena pubblicato: l’opponibilità viene valutata secondo l’art. 2448 e le sue condizioni, non soltanto in base alla data del progetto.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.