Codice civile
Art. 2506-bis c.c. — Progetto di scissione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione III - Della scissione delle società
Testo dell'articolo
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle societa' beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della societa' e' solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa' trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e' desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa' scissa e le societa' beneficiarie. La responsabilita' solidale e' limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna societa' beneficiaria. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e' posto l'obbligo di acquisto. Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa, il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-ter, primo comma, ne' altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie alla societa' stessa, anziche' ai suoi soci.
Il progetto di scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della societa' a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il progetto di scissione deve descrivere esattamente gli elementi assegnati alle beneficiarie e i criteri di distribuzione delle partecipazioni. La precisione riduce l’incertezza sulla titolarità di beni e debiti dopo l’operazione.
Per gli attivi non allocabili operano la ripartizione proporzionale nella scissione totale o la permanenza nella scissa in quella parziale. Per i passivi non allocabili opera la solidarietà indicata, con il limite delle beneficiarie previsto dalla norma.
L’attribuzione non proporzionale richiede il diritto di acquisto per i dissenzienti secondo i criteri del recesso. Le omissioni ammesse nel progetto di scorporo con nuove società presuppongono l’assegnazione di tutte le partecipazioni alla scissa.
Esempio pratico
Il progetto di scissione parziale non consente di destinare un macchinario: il bene rimane alla scissa; un debito non allocabile richiede invece l’esame della regola di solidarietà.
Giurisprudenza
Passività indeterminate originate prima della scissione
Corte di cassazione, sez. 1, n. 6675, 2025, Rv. 674251-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La responsabilità delle beneficiarie può comprendere passività non definite nel progetto quando derivano da comportamenti della scissa anteriori all’operazione. Il caso riguarda danni ambientali e costi di bonifica accertati successivamente.
Fonte →Valore patrimoniale del limite di responsabilità
Corte di cassazione, sez. 1, n. 6675, 2025, Rv. 674251-06 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nel calcolo del patrimonio netto effettivo che limita la responsabilità della beneficiaria si considerano gli elementi attivi e passivi individuati dal progetto. Non si sottrae ancora il debito solidale non allocato, altrimenti il limite potrebbe neutralizzare la garanzia.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.