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Art. 2541 c.c. — Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera: 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della societa' cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526; 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilita' nei loro confronti; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 5) sulle controversie con la societa' cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce; 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale e' convocate dagli amministratori della societa' cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la societa' cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresi' il diritto di assistere all'assemblea della societa' cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I titolari di strumenti finanziari senza voto deliberano in un’assemblea speciale di categoria per proteggere i propri interessi comuni. La tutela include l’approvazione di decisioni sociali che pregiudicano i loro diritti.

L’assemblea nomina il rappresentante comune, decide su responsabilità, fondo spese, controversie e altre questioni comuni. Amministratori o rappresentante la convocano, anche su richiesta di almeno un terzo dei titolari.

L’assemblea speciale non governa ordinariamente la cooperativa. Il rappresentante esercita i diritti di esame e presenza indicati, ma non riceve automaticamente poteri ulteriori o diritti mutualistici.

Esempio pratico

La cooperativa vuole ridurre il privilegio di una categoria senza voto: verifica l’approvazione dell’assemblea speciale, distinta da quella dei soci cooperatori.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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