Codice civile
Art. 2542 c.c. — Consiglio di amministrazione
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
L'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma.
La maggioranza degli amministratori e' scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310. L'atto costitutivo puo' prevedere che uno o piu' amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attivita' sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo' essere attribuito il diritto di eleggere piu' di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e' riservata all'assemblea.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’amministrazione è affidata a un organo collegiale di almeno tre componenti, nominato secondo le regole dell’articolo. La maggioranza deve provenire dai cooperatori o dai soggetti indicati dai cooperatori persone giuridiche.
Lo statuto può rappresentare categorie di soci e prevedere nomine pubbliche nei limiti indicati; la maggioranza delle nomine resta assembleare. I finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.
Anche le cooperative con disciplina SRL rispettano collegialità minima e richiamo alla durata dell’art. 2383. Il comma soppresso non viene trattato come regola attuale; la discrezionalità statutaria non consente un amministratore unico.
Esempio pratico
Una cooperativa SRL vorrebbe nominare un solo amministratore: deve invece costituire il collegio minimo di tre, rispettando provenienza e modalità di nomina.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.