Codice civile
Art. 2543 c.c. — Organo di controllo
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonche' quando la societa' emette strumenti finanziari non partecipativi.
L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il collegio sindacale è obbligatorio nei casi richiamati dell’art. 2477 e quando vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi. La funzione di controllo va distinta dall’amministrazione e dalla revisione legale.
Occorre verificare il regime e i presupposti dell’articolo richiamato. Lo statuto può ponderare il voto per l’elezione in base al capitale o allo scambio; i finanziatori con diritti amministrativi possono eleggere sino a un terzo dei controllori.
Il voto per l’organo di controllo può seguire criteri diversi da quello ordinario dell’assemblea. Non si presume che l’emissione di qualunque strumento o la sola dimensione sociale risolvano tutte le questioni su controlli e revisione.
Esempio pratico
La cooperativa emette strumenti non partecipativi: verifica la nomina obbligatoria del collegio e le eventuali clausole per l’elezione dei suoi componenti.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.