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Art. 2545-novies c.c. — Modificazioni dell'atto costitutivo 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.

La fusione e la scissione di societa' cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le modifiche dell’atto costitutivo cooperativo seguono il procedimento dell’art. 2436. Le fusioni e scissioni sono regolate dalle sezioni corrispondenti della disciplina generale delle società.

Occorrono decisioni, controllo e iscrizione secondo il tipo di operazione, adattando le norme alle peculiarità cooperative. La modifica può incidere anche sui requisiti di prevalenza e deve essere valutata sotto quel profilo.

Il rinvio non elimina vincoli mutualistici, diritti di categoria o regole speciali. Modificare lo statuto e trasformare la cooperativa in un altro tipo sono operazioni diverse.

Esempio pratico

La cooperativa cambia l’oggetto mutualistico: segue la procedura di modifica statutaria e verifica gli effetti sui requisiti dei soci e sulla qualifica prevalente.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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