Codice civile
Art. 2545-quindecies c.c. — Controllo giudiziario
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle societa' cooperative che hanno piu' di tremila soci, da un ventesimo dei soci. Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorita' di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorita' di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato gia' nominato un ispettore o un commissario dall'autorita' di vigilanza.
L'autorita' di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I soci qualificati possono denunciare al tribunale le gravi irregolarità dell’art. 2409. La soglia può riferirsi a un decimo del capitale oppure a un decimo dei soci; oltre tremila soci basta un ventesimo del numero.
Il ricorso viene notificato anche all’autorità di vigilanza. Tribunale e autorità coordinano gli interventi sui medesimi fatti: un ispettore o commissario già nominato dall’autorità rende improcedibile il ricorso nelle condizioni indicate.
Non ogni dissenso gestorio è una grave irregolarità. L’identità dei fatti è essenziale per evitare duplicazioni; quando interviene prima il tribunale con ispettore o amministratore giudiziario, l’autorità sospende il proprio procedimento.
Esempio pratico
In una cooperativa di quattrocento soci, quaranta denunciano gravi irregolarità; il ricorso è notificato all’autorità e si verifica l’esistenza di precedenti interventi sui medesimi fatti.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Numerazione ufficiale conservata; la diversa grafia editoriale nell’URL Brocardi non genera un secondo articolo.