Codice civile
Art. 2545-sexdecies c.c. — Gestione commissariale
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' di vigilanza puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' di vigilanza.
Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma. Laddove vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili di specifico adempimento, l'autorita' di vigilanza, previa diffida, puo' nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per irregolare funzionamento l’autorità può revocare amministratori e sindaci e affidare la gestione a un commissario, definendone poteri e durata per sanare le irregolarità. Il testo vigente contempla anche l’accesso alle procedure della crisi.
La disciplina distingue intervento generale, vicecommissario e incarico limitato a specifici adempimenti dopo diffida. Per alcuni atti possono essere conferiti poteri assembleari, ma le deliberazioni richiedono approvazione dell’autorità.
Il commissariamento non coincide con lo scioglimento d’autorità. I poteri non si presumono illimitati: occorre leggere il provvedimento e la base normativa, soprattutto per incarichi circoscritti e procedure concorsuali.
Esempio pratico
La cooperativa omette adempimenti correggibili: dopo la diffida l’autorità può nominare un commissario limitatamente a quegli atti, senza attribuirgli automaticamente ogni potere sociale.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Numerazione ufficiale conservata; la diversa grafia editoriale nell’URL Brocardi non genera un secondo articolo.