Codice civile
Art. 257 c.c. — Clausole limitatrici
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento
Testo dell'articolo
È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Non si possono selezionare o ridurre gli effetti legali del riconoscimento con clausole private. Una clausola che escluda i doveri del genitore o i diritti collegati allo stato di figlio è nulla: il rapporto di filiazione non è un contratto il cui contenuto si possa negoziare liberamente.
Esempio pratico
Nel riconoscimento un genitore scrive che il figlio non potrà chiedergli mantenimento. La clausola non può privare il figlio della tutela prevista dalla legge.