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Codice civile

Art. 2601 c.c. — Azione delle associazioni professionali 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo I; Sezione II - Concorrenza sleale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale puo' essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le associazioni professionali e gli enti rappresentativi possono chiedere la repressione della concorrenza sleale quando la condotta danneggia gli interessi della categoria. La tutela collettiva si aggiunge a quella dell’imprenditore colpito.

Occorrono una condotta riconducibile alla concorrenza sleale, la rappresentatività dell’ente e un pregiudizio specifico agli interessi collettivi tutelati. La domanda deve individuare pratiche e mercato interessati, indicando il collegamento con lo scopo dell’associazione.

La disposizione non attribuisce un’azione generale per qualsiasi scorrettezza commerciale. Il danno di un solo associato non basta se non coinvolge anche l’interesse della categoria. Legittimazione alla repressione e titolarità di una richiesta risarcitoria richiedono valutazioni distinte.

Esempio pratico

Un’associazione di produttori contesta una campagna che attribuisce falsamente a tutta la categoria l’impiego di materiali pericolosi: può chiedere la cessazione se prova il pregiudizio collettivo.

Giurisprudenza

  • Interesse collettivo della categoria

    Corte di cassazione, n. 11404, 1996 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’ente rappresentativo deve far valere un interesse proprio della categoria, leso direttamente dalla pratica sleale e distinto dalla sola posizione del singolo aderente. Una generica pretesa alla correttezza degli scambi non fonda l’azione.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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