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Codice civile

Art. 2600 c.c. — Risarcimento del danno 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Disciplina della concorrenza e dei consorzi; Capo I - Disciplina della concorrenza; Sezione II - Concorrenza sleale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore e' tenuto al risarcimento dei danni.

In tale ipotesi puo' essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il risarcimento della concorrenza sleale richiede dolo o colpa, danno e collegamento causale. Accertati gli atti sleali, la colpa è presunta, mentre il pregiudizio economico non deriva automaticamente dalla sola violazione.

Il danneggiato individua voci e conseguenze provabili, anche mediante strumenti di prova ammessi. La pubblicazione della sentenza può essere ordinata nei termini previsti; la liquidazione equitativa richiede comunque il fondamento del danno.

La presunzione riguarda la colpa e non ogni elemento della domanda. Il termine prescrizionale va valutato sulla conoscibilità concreta dell’illecito e del possibile danno; per violazioni di privative possono operare criteri speciali distinti.

Esempio pratico

Un’impresa prova clienti persi per una campagna denigratoria: collega la perdita agli atti accertati e ne documenta l’entità, senza affidarsi soltanto alla presunzione di colpa.

Giurisprudenza

  • Conoscibilità e decorrenza della prescrizione

    Corte di cassazione, sez. 1, n. 1923, 2025, Rv. 673551-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La prescrizione dell’azione risarcitoria decorre quando il titolare è adeguatamente informato o può ragionevolmente esserlo, con ordinaria diligenza, della violazione e del possibile danno ingiusto. La conoscibilità si accerta sul caso concreto.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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