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Codice civile

Art. 2607 c.c. — Modificazioni del contratto 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione I

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il contratto consortile si modifica con il consenso di tutti gli aderenti, salvo che sia stata concordata una regola diversa. Ogni modifica deve comunque risultare per iscritto a pena di nullità.

Occorre verificare quali modifiche siano consentite a maggioranza, secondo quali quorum e con quali garanzie. Anche l’ingresso di nuovi partecipanti va coordinato con le condizioni contrattuali e la forma richiesta.

La regola maggioritaria dell’art. 2606 sulle decisioni attuative non sostituisce automaticamente l’unanimità richiesta per cambiare il contratto. Una deliberazione verbale non sana il difetto della forma scritta necessaria.

Esempio pratico

Un consorzio vuole aumentare i contributi fissati nel contratto: se manca una clausola che consente la modifica a maggioranza, serve il consenso scritto di tutti.

Giurisprudenza

  • Ingresso del nuovo consorziato e forma

    Corte di cassazione, n. 13742, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’adesione al contratto consortile deve risultare per iscritto secondo le modalità previste per il contratto aperto. L’ingresso non può essere dimostrato facendo soltanto affidamento su comportamenti privi della forma richiesta.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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