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Codice civile

Art. 2606 c.c. — Deliberazioni consortili 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione I

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformita' alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le decisioni che attuano l’oggetto del consorzio sono adottate, salvo diversa disciplina contrattuale, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni contrarie alla norma o al contratto possono essere impugnate.

Il termine previsto è di trenta giorni. Per gli assenti decorre dalla comunicazione oppure, se la deliberazione è soggetta a iscrizione, dall’iscrizione. Occorre verificare natura della decisione, regole di voto e posizione dell’impugnante.

Una decisione attuativa va distinta dalla modificazione del contratto, regolata dall’art. 2607. Non ogni controversia sull’esistenza materiale di una deliberazione coincide con l’impugnazione disciplinata da questa norma.

Esempio pratico

Una maggioranza approva una spesa comune in violazione del tetto statutario: il consorziato assente valuta l’impugnazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Giurisprudenza

  • Autorizzazione consortile ad agire in giudizio

    Corte di cassazione, n. 36070, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Se lo statuto richiede una deliberazione perché il presidente possa agire o resistere, la mancanza dell’autorizzazione incide sulla capacità processuale e sull’efficacia degli atti compiuti.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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