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Codice civile

Art. 2612 c.c. — Iscrizione nel registro delle imprese 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione II

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il consorzio che istituisce un ufficio destinato a operare con i terzi deve iscrivere un estratto del contratto nel registro delle imprese. L’adempimento rende conoscibili organizzazione, partecipanti e poteri.

Gli amministratori devono depositare l’estratto entro trenta giorni dalla stipulazione presso il registro del luogo dell’ufficio. Vanno pubblicate anche le modifiche degli elementi indicati dalla norma, inclusi rappresentanza e formazione del fondo.

La pubblicità non trasforma automaticamente il consorzio in società e non sostituisce la forma scritta del contratto. Gli effetti dell’omissione e quelli della cancellazione vanno distinti dalla validità del rapporto consortile.

Esempio pratico

Un consorzio apre un ufficio che stipula contratti di distribuzione: gli amministratori depositano l’estratto e aggiornano poi l’iscrizione quando cambia il rappresentante.

Giurisprudenza

  • Effetto della cancellazione del consorzio

    Corte di cassazione, n. 7179, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La cancellazione del consorzio con attività esterna determina l’estinzione dell’ente anche se rimangono crediti o altri rapporti da definire; una prosecuzione soltanto fattuale non conserva l’ente cancellato.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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