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Codice civile

Art. 2613 c.c. — Rappresentanza in giudizio 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione II

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza e' attribuita ad altre persone.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il consorzio con attività esterna può essere convenuto in giudizio in persona del presidente o del direttore indicati dal contratto, anche quando la rappresentanza sia attribuita ad altri.

La norma facilita l’individuazione del soggetto attraverso cui il terzo instaura il processo. Occorre verificare il contratto, la posizione del destinatario e le regole processuali sulla notificazione.

La disposizione riguarda la rappresentanza passiva e non attribuisce automaticamente a presidente e direttore il potere di promuovere qualunque azione. Eventuali autorizzazioni interne e poteri di rappresentanza attiva restano da controllare.

Esempio pratico

Un fornitore cita il consorzio in persona del suo presidente, benché il contratto attribuisca la rappresentanza negoziale a un procuratore.

Giurisprudenza

  • Poteri per promuovere il giudizio

    Corte di cassazione, n. 36070, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La previsione statutaria di un’autorizzazione assembleare può integrare il potere del presidente di promuovere o resistere al giudizio. La mancanza della delibera richiesta incide sugli atti processuali.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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