Codice civile
Art. 2641 c.c. — Confisca
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo IV - Altri illeciti, attenuanti e misure patrimoniali
Testo dell'articolo
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato.
Quando non e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La confisca nei reati societari deve essere letta tenendo conto della sentenza costituzionale n. 7/2025. Restano la confisca del prodotto o profitto e quella per equivalente nei limiti applicabili; sono caducate le previsioni di confisca obbligatoria dei beni strumentali e del loro equivalente.
Il giudice deve individuare oggetto, disponibilità e base legale della misura. Per i beni che servirono al reato rimane la facoltà prevista dall’art. 240 c.p., richiamato dal terzo comma, nel rispetto dei relativi presupposti e della proporzionalità.
Il testo legislativo conservato dalla fonte contiene ancora le parole colpite dalla declaratoria: sono separate dalla resa coordinata operativa. La decisione non ha eliminato ogni confisca nei reati societari e non autorizza ad aggredire indiscriminatamente beni di pari valore.
Esempio pratico
In una condanna per aggiotaggio, il giudice distingue il profitto illecito da somme soltanto impiegate nell’operazione: non può applicare a queste ultime l’automatismo dichiarato incostituzionale.
Giurisprudenza
Limiti costituzionali della confisca dei beni strumentali
Corte costituzionale, sentenza n. 7, 2025 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La Corte ha eliminato la confisca obbligatoria dei beni usati per i reati societari e del loro equivalente, ritenendola incompatibile con la proporzionalità della pena. Restano la confisca del profitto e la possibilità della confisca diretta degli strumenti secondo l’art. 240 c.p. e i suoi presupposti.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Sentenza costituzionale n. 7/2025: il testo legislativo documentale resta negli official_text_paragraphs; text_paragraphs è coordinato eliminando dal primo comma le parole caducate. Secondo comma letto rispetto ai beni ancora confiscabili del primo.