Codice civile
Art. 2635 c.c. — Corruzione tra privati
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo IV - Altri illeciti, attenuanti e misure patrimoniali
Testo dell'articolo
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore al valore delle utilita' date, promesse o offerte.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La corruzione tra privati punisce lo scambio di utilità indebite finalizzato a un atto contrario ai doveri d’ufficio o di fedeltà in società o enti privati. Per i soggetti direttivi indicati la pena è da uno a tre anni; per i sottoposti è fino a un anno e sei mesi.
Sono contemplate sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa, anche per interposta persona, e la condotta del corruttore. Le pene raddoppiano nelle società quotate o diffuse previste. Il comma sulla querela è abrogato: il regime attuale è d’ufficio.
Il testo vigente non richiede il danno alla società previsto da precedenti formulazioni. Un beneficio lecito non integra automaticamente corruzione: devono essere dimostrati indebitezza e collegamento con la violazione dei doveri. La confisca richiede il coordinamento con l’art. 2641 e le norme speciali.
Esempio pratico
Un responsabile acquisti accetta denaro da un fornitore per favorirlo violando i propri doveri: non è necessario attendere una perdita aziendale per verificare lo scambio corruttivo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Comma sulla querela abrogato nel 2019, procedibilità attuale d’ufficio; vecchio requisito del nocumento non riproposto.